Figli sottratti o… figli rapiti
La sottrazione internazionale di minore è l’atto di sottrarre il proprio figlio all’altro genitore, trasferendolo in altro. Paese rispetto a quello di residenza abituale. Questo può avvenire sia tra persone di medesima cittadinanza sia tra cosiddette coppie miste, e si verifica se il trasferimento all’estero avviene in maniera illecita e ne sia impedito il rientro.
Essa è reato penale, disciplinato dall’art 574 del c.p.
Il primo problema che si pone è quello di uniformare per quanto possibile, gli ordinamenti dei singoli paesi che affrontano e puniscono la sottrazione di minore. Strumenti pattizi nel tempo elaborati, che tuttavia pur provando ad agire nella prevalenza dell’interesse del minore, ancora sono lontani dallo scopo. L’affidamento dei figli minori costituisce inevitabilmente uno dei problemi più delicati quando i rapporti tra i genitori sono in crisi, problema che si acuisce esponenzialmente quanto le frontiere che dividono gli Stati giocano un ulteriore ruolo negativo. Le prime vittime delle contese sono proprio i figli, oggetto talvolta di veri e propri rapimenti. Il fenomeno purtroppo è in continua crescita, anche a fronte dell’intensificarsi dei matrimoni misti, della mobilità dei cittadini e delle unioni libere. La difficoltà risiede non solo nelle differenze tra ordinamenti giuridici differenti, ma anche dalla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari, spesso restii a riconoscere valore vincolante nel proprio ordinamento a provvedimenti esteri.
E’ intollerabile il permanere della indifferenza fino ad ora dimostrata dalle pubbliche istituzioni locali nonostante esse, da anni, siano state scrupolosamente sollecitate ad adempiere al loro obbligo anche ai sensi del dpr 24 luglio 1977, n. 616, di assicurare anche a questi bambini ( e ai loro genitori) una necessaria informazione e prevenzione, finalizzata ad impedire che essi vengano illecitamente sottratti all’estero e privati del loro diritto di essere amati, educati e cresciuti da entrambi i loro genitori.La soluzione di questo odioso fenomeno potrebbe risiedere in parte in una capillare informazione: distribuzione di un apposito opuscolo informativo alle coppie binazionali e dalla messa in rete, almeno in ogni comune capoluogo, di adeguati presidi informativi, di persuasione diffusione e consultivi per dirimere le controversie.
Strumento per una maggiore efficace collaborazione tra le autorità dei vari paesi è la creazione delle Autorità centrali, facenti Capo al Ministero della Giustizia, ma è altrettanto chiaro che il perseguimento del loro obiettivo dipende dalle funzioni e dal potere di azione attribuite da ogni Stato alla propria Autorità centrale.
La stessa convenzione dell’Aja non ha elaborato disposizioni volte a stabilire la competenza giurisdizionale e la legge applicabile, lasciando quindi dei vuoti normativi e di conseguente azione- prevenzione.
Essa rimane comunque la convenzione più allineata alla concezione moderna di diritto minorile, che tratta il minore come soggetto autonomo di diritto. Il minore da proteggere, viene nella quasi totalità dei casi, separato dall’ambiente ordinario di visita, per poi essere costretto ad adattarsi ad una nuova lingua, scuola, luoghi di appartenenza.
Il genitore il cui diritto di affidamento sia stato leso dalla sottrazione può rivolgersi a qualsiasi Autorità centrale per chiedere tutela, anche se presumibilmente risulterà più semplice rivolgersi all’Autorità centrale del proprio paese. L’Autorità centrale ha l’onere di svolgere attività di ricerca anche tramite la collaborazione con il corpo di polizia e dei servizi sociali, che possono disporre misure cautelari come il ritiro del passaporto del minore e del parente che ne eserciti la custodia.
Ad oggi, oltre ogni disamina delle varie convenzioni o regolamenti CE, l’unica vera arma contro la sottrazione internazionale di minore, rimane la prevenzione:informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello stato di appartenenza dell’altro genitore; far riconoscere nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore; far sottoscrivere dall’altro genitore, se il minore dovesse per qualunque motivo recarsi all’estero, un impegno di rientro in Italia alla data stabilita; chiedere al giudice competente un provvedimento che preveda un consenso esplicito all’espatrio e che lo stesso sia registrato nelle liste di frontiera.
Ma non si può continuare ad ignorare che attualmente esistono centinaia di casi che riguardano nostri giovani Italiani, vittime di tale aberrazione e dell’incuria di chi ci rappresenta.
Bisogna chiedere al nostro governo di prendere posizione a tutela dei minori coinvolti da tali scelleratezze!
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Carlo Orecchia
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Gianpaolo Scuderi
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Carlo Orecchia
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Gianpaolo Scuderi
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Carlo Orecchia