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Statuto

Articolo 1 – SEL

  1. Sinistra Ecologia Libertà è una libera, laica, democratica e aperta organizzazione politica di donne e uomini fondata sul principio della libertà, solidarietà ed eguaglianza, dell’ecologia, della non violenza e della differenza sessuale.
  2. SEL si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Sel assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive. Sel promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.
  3. SEL rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli.
  4. SEL assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei Circoli, si avvarrà del sistema informazione web (Siw), anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale. SEL ha il compito di rendere visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.
  5. (BIS) SEL si impegna a costituire 2 Albi digitali della Sinistra, che prevedano:
    1. l’adesione libera, pubblica e trasparente di singole personalità del territorio che vi aderiscono
    2. l’adesione di associazioni e di soggetti collettivi, largamente riconosciuti nel territorio. Gli iscritti a questi Albi digitali saranno intervistati, secondo regolamenti ad hoc definiti e condivisi, nelle scelte strategiche di linea politica, di alleanze e di orientamento su temi e questioni di interesse generale e come metodo di verifica del mandato dei cittadini agli eletti.
  6. SEL promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all’organizzazione.
  7. (BIS) SEL si apre a consultazioni popolari attraverso un Albo digitale della Sinistra, definito secondo modalità che ne garantiscono trasparenza e univocità di espressione previste da un apposito Regolamento predisposto dal Coordinamento nazionale
  8. SEL promuove momenti di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l’elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.
  9. SEL aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.
  10. SEL adotta codici di autoregolamentazione per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.

Articolo 2 – Iscritti e iscritte

  1. Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi a SEL, aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.
  2. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

    1. partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico di SEL;
    2. esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi 
dirigenti;
    3. conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli 
aspetti della vita democratica interna;
    4. partecipare all’attività e all’iniziativa politica di SEL e dei suoi Circoli;
    5. ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente 
statuto e dal regolamento di garanzia.
  3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

    1. contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e all’iniziativa politica;
    2. contribuire al sostegno economico di SEL;
    3. rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
    4. favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini a SEL.
  4. L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l’iscritto/iscritta fa parte.

Articolo 3 – Presidente Nazionale

  1. SEL è rappresentata dalla/dal Presidente nazionale, che esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al Congresso nazionale.
  2. Il mandato dura tre anni, ovvero fino a successivo congresso nazionale. Se la/il Presidente cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico è determinato a maggioranza assoluta delle e dei componenti dell’Assemblea nazionale.

Articolo 4 – Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale, ne fa parte di diritto la/il Presidente nazionale.
  2. L’Assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell’iniziativa politica a carattere nazionale, europeo e mondiale . Essa può strutturarsi in Forum tematici anche a carattere temporaneo. I Forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I Forum possono costruire e proporre alla Presidenza nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni. I Forum contribuiscono attraverso l’elaborazione di contenuti al Siw. I forum nazionali possono vedere la partecipazione di esperienze provenienti dai Forum territoriali e condividere con essi elaborazioni ed iniziative.
  3. L’Assemblea nazionale approva un Codice di autoregolamentazione
  4. L’Assemblea nazionale approva un Regolamento di garanzia ed organizzativo
  5. L’Assemblea nazionale approva le liste per le elezioni politiche ed europee.
  6. L’Assemblea nazionale è convocata dalla/dal Presidente nazionale, di norma ogni 3 mesi, o su richiesta avanzata al Presidente da parte del 30% dei suoi componenti.

Articolo 5 – Presidenza Nazionale

  1. La Presidenza nazionale è eletta dall’Assemblea nazionale tra i propri componenti. E’ organo di indirizzo politico e di attuazione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale.
  2. La Presidenza nazionale approva i regolamenti nazionali economico, per la campagna elettorale e delle/degli elette/i.
  3. La Presidenza nazionale è convocata dalla/dal sua/o Presidente o su richiesta al Presidente da parte del 30% dei suoi componenti.

Articolo 6 – Coordinamento Nazionale

  1. Il coordinamento nazionale ha funzioni esecutive. E’ eletto dall’Assemblea nazionale tra i propri componenti su proposta della/del Presidente nazionale.
  2. Il coordinamento è convocato dalla/dal Presidente nazionale, che lo presiede.
  3. Il coordinamento nazionale può istituire un Comitato scientifico – aperto anche a non iscritte/i a SEL – quale luogo di incontro, confronto e produzione di idee e politiche culturali anche attraverso attività di studio e ricerca.
  4. Il coordinamento nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative e regionali.
  5. Delle decisioni assunte viene data massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo.

Articolo 7 – Circoli

  1. I Circoli sono il luogo primario intorno al quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di SEL. L’assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I Circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi Circoli costituiti al raggiungimento di 20 iscritte/i per quelli territoriali e 10 per gli altri, sono ratificati dal coordinamento regionale o, in caso di inerzia o impossibilità di quest’ultimo, dal dipartimento nazionale dell’organizzazione.
  2. (BIS) I Circoli della Federazioni con oltre 100 iscritti, svolgono i loro congressi ed eleggono la/il coordinatrice/coordinatore, tesoriera/tesoriere e per i Circoli con oltre 50 iscritti, un coordinamento. I congressi dei Circoli si svolgono sulla base del tesseramento medio degli ultimi tre anni. Non saranno ammessi al percorso congressuale i Circoli costituiti nei sei mesi precedenti al congresso.
  3. Non può darsi costituzione di nuovi Circoli con un numero inferiore a venti aderenti.
  4. I Circoli di ambito lavorativo, di studio o tematici acquisiscono l’autonomia organizzativa con almeno 10 aderenti e e secondo le modalità previste al comma 1.
  5. Le attività dei Circoli sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di SEL. I Circoli sono luoghi vivi, utili ed accoglienti, in cui si realizzano pratiche di mutualismo e cittadinanza attiva. I Circoli devono svolgere un numero minimo di attività, avendo come supporto il piano annuale di attività dei territori elaborato dalla Presidenza nazionale e affidato ad ogni Federazione o Coordinamento territoriale. La valutazione dell’attività dei Circoli e della realizzazione del piano annuale è di competenza del coordinamento regionale di concerto con i coordinamenti provinciali.
  6. Ogni Circolo elegge una/un coordinatrice/tore. La/il coordinatrice/tore del Circolo ha la rappresentanza politica del Circolo e convoca le assemblee delle/degli iscritte/i.
  7. L’Assemblea del Circolo decide la composizione delle liste per le elezioni comunali nei propri comuni non capoluogo, quelle delle proprie circoscrizioni e le alleanze politico-elettorali. In caso di più Circoli di uno stesso comune, le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle Assemblee dei Circoli, ivi compresi quelli di lavoro, di studio e tematici che insistano nel medesimo comune.

Articolo 8 – Federazione e Coordinamento territoriale

  1. La Federazione coordina le attività dei Circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza. La costituzione delle Federazione prevede la presenza di un minimo di 100 (cento) iscritte/i e una organizzazione che si articoli in almeno 3 (tre) Circoli. Le Federazioni svolgono il proprio congresso con i delegati eletti dai singoli congressi di Circolo. Le organizzazioni territoriali provinciali con meno di 100 (cento) iscritte/i o che non articolino la propria organizzazione in almeno 3 (tre) Circoli, si costituiscono in Coordinamenti territoriali e svolgono un unico congresso cui partecipano tutte/i le/gli iscritte/i. I congressi dei Coordinamenti territoriali, eleggono la/il coordinatrice/tore e la/il tesoriera/e
  2. L’Assemblea di Federazione è eletta dal Congresso di Federazione per la parte percentuale stabilita dal regolamento. La parte restante è eletta dai congressi dei Circoli. Il regolamento del Congresso nazionale stabilisce il numero dei componenti le Assemblee di Federazione. L’organismo politico dei Coordinamenti territoriali è composto dall’Assemblea di tutte/i le iscritte/gli iscritti.
  3. L’Assemblea di Federazione e del Coordinamento territoriale eleggono un coordinamento. Sono componenti di diritto del coordinamento, la/il coordinatrice/tore e la/il tesoriera/e.
  4. L’Assemblea di Federazione ha la potestà di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi Circoli o in misura non superiore al 30% del totale dei suoi componenti.
  5. L’assemblea di Federazione può strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all’iniziativa politica di Sel. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all’Assemblea di Federazione proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della Federazione di SEL.
  6. Ciascuna Federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria . iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti e delle attività dei Circoli, delle attività dei forum tematici.
  7. L’Assemblea di Federazione, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni provinciali e del comune capoluogo di provincia, previa consultazione dei Circoli. Approva e presenta all’Assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L’Assemblea di Federazione è competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni.
  8. L’Assemblea di Federazione può demandare ai Circoli di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del capoluogo di provincia non indicato quale Città metropolitana dalla legislazione vigente.

Articolo 9 – Regionale

  1. L’Assemblea regionale è eletta dal congresso regionale. L’assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza ed elegge la/il coordinatrice/ coordinatore regionale che propone un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e
  2. L’assemblea regionale approva le liste per le elezioni regionali
  3. Secondo le modalità dell’art. 20 saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale.
  4. L’Assemblea regionale può approvare – a maggioranza assoluta – un regolamento per definire sperimentazioni organizzative della strutturazione di SEL sul territorio. In ogni caso il regolamento non può derogare i diritti delle iscritte e degli iscritti e le norme relative alla formazione dei gruppi dirigenti e delle liste, previsti dallo Statuto.
  5. Il Regolamento regionale è subordinato alla coerenza con lo Statuto e con i regolamenti nazionali. La Commissione nazionale di Garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.

Articolo 10 – Sel all’estero

  1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiani residenti all’estero, SEL si organizza in un Circolo per nazione. Ogni Circolo può prevedere una propria articolazione in più città del Paese estero.
  2. Le modalità di coordinamento dei Circoli all’estero sono demandate al regolamento organizzativo.

Articolo 11 – Incarichi esecutivi SEL

  1. Per gli incarichi esecutivi negli organismi collegiali nel medesimo livello, federale, regionale e nazionale, è posto il limite di due mandati congressuali pieni.
  2. Il limite del precedente comma è posto altresì per incarichi esecutivi di carattere monocratico.
  3. Gli incarichi esecutivi di partito sono incompatibili con gli incarichi di governo nella pubblica amministrazione allo stesso livello (governo nazionale, giunte regionali, provinciali, comunali, etc). Per i livelli di Federazione e di Coordinamento territoriale l’incompatibilità è da intendersi con gli incarichi di governo dei comuni capoluogo.

Articolo 12 – Candidature e elette/i

  1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo (art.1.3) e della differenza di genere (art. 19.3), le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.
  2. La Presidenza nazionale, integrata dai coordinatori regionali e dai coordinatori delle aree metropolitane propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. L’assemblea nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione democratiche alle scelte.
  3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a SEL si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di SEL per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
  4. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento economico di competenza, è causa di non candidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e decadenza dagli organismi dirigenti.
  5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attività attraverso il sistema informatico.
  6. Non è candidabile ai consigli regionali o al parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale è possibile per la candidatura ai consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell’Assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell’Assemblea nazionale. Non è ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga è possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell’Assemblea nazionale.

Art. 13 – Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale

  1. Il simbolo di Sinistra ecologia libertà è il seguente “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso.”, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.
  2. 2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale, tale contrassegno è nei poteri del Presidente nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Tesoriera/e nazionale

  1. La/il Tesoriera/e è eletta/o dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente nazionale.
  2. Nell’ipotesi in cui,per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Presidente nomina una/ un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
  3. La/il Tesoriera/e cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
  4. La/il Tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. La/il Tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali.
  5. La/il Tesoriera/e ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

Articolo 15 – Comitato di tesoreria

  1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. La/il Tesoriera/e ne è componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dal coordinamento nazionale.
  2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva la/il Tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal Tesoriera/e, e autorizza quest’ultima/o a sottoporli alla Presidenza Nazionale per l’approvazione.
  3. Il comitato di Tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre al voto della Presidenza Nazionale.

Articolo 16 – Bilancio

  1. Annualmente la/il Tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Presidenza nazionale entro il termine previsto dalla legge.
  2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il Tesoriera/e sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Presidenza nazionale entro il successivo 31 dicembre.
  3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di SEL, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Presidenza nazionale.
  4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modalità indicati dal Comitato di tesoreria, anche dai tesorieri di Federazione e dei Coordinamenti territoriali e sono approvati dalle rispettive assemblee. A livello di Circolo il bilancio è predisposto dalla/dal coordinatrice/tore, eventualmente coadiuvato dalla/dal tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell’assemblea del Circolo medesimo.
  5. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal comitato di tesoreria, deve essere approvato dall’assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al Tesoriere nazionale.
Nel caso in cui l’assemblea regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all’approvazione e all’invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, il Tesoriere nazionale nomina un commissario ad acta che provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone al Comitato di Tesoreria per l’approvazione. Il Tesoriere propone alla Presidenza nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei livelli territoriali.
  6. I Circoli, le Federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale.

Articolo 17 – Collegio Sindacale

  1. La Presidenza nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 2 componenti. Le/ i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all’Albo dei revisori contabili .
  2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
  3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 18 – Commissioni di garanzia

  1. L’iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dello Statuto,venga meno ai principi ispiratori di SEL, può essere sottoposto a procedimento disciplinare”.
  2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia regionali e federali. Ogni congresso elegge le Commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di Circolo è sempre competente, in prima istanza, la Commissione di Federazione.
  3. Avverso le Commissioni è sempre ammesso il ricorso all’organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.
  4. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente e nel caso di quella nazionale anche una Presidenza. Il Presidente può essere eletto una sola volta.
  5. La Commissione di garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti. Con apposito regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei suoi componenti, sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse, attraverso una comunicazione scritta con certezza del ricevimento della stessa. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse, disciplina altresì la modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
  6. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell’ordine: a) richiamo; b) sospensione all’esercizio dei diritti riconosciuti all’iscritto fino a un massimo di 12 mesi; c) rimozione dagli incarichi interni a SEL. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
  7. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 19 – Votazioni e gruppi dirigenti

  1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano Sel, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative a gruppi dirigenti, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l’unanimità degli aventi diritto presenti decida altrimenti. Esclusivamente per la composizione dei gruppi dirigenti, per la validità della loro elezione, devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l’elezione dei delegati, ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.
  3. Le Assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la democrazia di genere come elemento costitutivo di SEL, dovranno assicurare che la presenza di un sesso rispetto all’altro nelle liste per l’elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello “scorrimento”.

Articolo 20 – Congressi

  1. Il congresso nazionale di SEL è convocato ogni 3 anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi delle Federazioni, dei Coordinamenti territoriali e dei livelli regionali. La Presidenza nazionale elabora un regolamento congressuale nazionale e lo sottopone al voto dell’Assembla nazionale per l’approvazione.
  2. Il congresso straordinario può essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea nazionale. Il congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 20% del totale delle/degli iscritte/i di almeno 5 regioni al 31 dicembre dell’anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall’Assemblea nazionale.
  3. Il congresso straordinario regionale è proposto alla Presidenza nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40 per cento del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell’anno precedente.
  4. Il congresso straordinario di Federazione è proposto alla Presidenza nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea di Federazione, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 50 per cento del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima Federazione al 31 dicembre dell’anno precedente. Il congresso straordinario dei Coordinamenti territoriali è proposto al livello regionale di competenza con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno ⅔ degli iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente.
  5. Nei casi previsti dai precedenti comma 3 e 4, la Commissione nazionale di Garanzia è investita della verifica delle procedure e delle sottoscrizioni.

Articolo 21 – Commissariamenti

  1. Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente; la Presidenza nazionale può intervenire nei confronti delle strutture di Federazione, dei Coordinamenti territoriali e i livelli regionali adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l’eventuale nomina di uno o più commissari, deliberandole a maggioranza. Entro 120 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo Congresso in caso di revoca.
  2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli è attribuita al Coordinamento Regionale, sentita la Federazione.
  3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà, entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.
  4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal Presidente Nazionale e dovrà essere ratificato dal Coordinamento nazionale entro 7 giorni.

Articolo 22- Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

  1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
  2. SEL ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
  3. in caso di scioglimento di SEL, l’eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l’avanzo sarà devoluto a SEL nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
  4. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 23 – Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, sono deliberate dal Congresso nazionale a maggioranza. Eventuali modifiche dello Statuto, se richieste tra un Congresso nazionale e l’altro, da qualsiasi struttura organizzativa di Sel sono presentate alla Presidenza nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all’approvazione dell’Assemblea nazionale. L’assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
  2. La Presidenza Nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Articolo 24 – Norma transitoria

Tutte le modifiche dello Statuto sono immediatamente esecutive. Quelle relative agli’artt. 7 (comma 1bis), 8 (comma 1, 2) e 20 saranno esecutivi dal prossimo Congresso nazionale o dagli eventuali congressi straordinari.

 

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